Documento di valutazione dei rischi obbligatorio dal 31 dicembre 2012 anche sotto i 10 dipendenti
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- Written by Massimiliano Vurro
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, dal 31 dicembre 2012 l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi prevista dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, effettuata dalle imprese che occupano meno di 10 dipendenti non sarà più valida (ulteriore proroga rispetto alla precedente del 30 giugno 2012).
Nuovo testo del comma 5:
" I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
Tutti i Datori di Lavoro interessati dovranno elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), anche se la loro azienda occupa meno di 10 dipendenti.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione deve essere fatta dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (soggetto che solitamente nelle piccole imprese coincide con il datore di lavoro) unitamente al medico competente.
I soggetti responsabili (datore lavoro, rls, addetti primo soccorso) devono anche conseguire gli attestati ai corsi obbligatori, senza i quali il datore di lavoro non può completare l’iter di valutazione dei rischi e la conseguente emissione del Documento di Valutazione.
Le imprese che non avessero il Documento di Valutazione dei Rischi o che fossero in possesso di sola autocertificazione sono passibili di sanzioni ai sensi dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Le sanzioni sono:
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 per l'omessa redazione del Documento di Valutazione dei rischi.
- Ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione di quanto previsto dall'art 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.
- Ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione dì quanto previsto dall'art. 28 lettere):
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO- 81/2008
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- Written by Massimiliano Vurro
Per Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL si intende, nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme comprese nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che riunisce e armonizza le disposizioni contenute in alcune precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso.
Si tratta di un decreto legislativo, attuativo del primo articolo della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro con cui vengono riformate e riordinate le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro.
Il nuovo testo normativo è stato concepito per semplificare la materia della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia, riunendo e armonizzandone le norme, contenute nei molteplici disposti succedutisi nell'arco di quasi sessant'anni, nonché di aggiornare le medesime all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Nel nuovo TUSL è prevista l'abrogazione, sia delle norme fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni '50, sia dei decreti di recepimento delle Direttive europee emanati negli anni '90; le norme abrogate, con differenti modalità temporali, sono:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248; - artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
- (art. 1-61)
Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) - (art. 62-68)
Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni) - art. 69-87
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche) - (art. 88-160)
Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) - (art. 161-166)
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni) - (art. 167-171)
Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni) - (art. 172-179)
Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni) - (art. 180-220)
Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni) - (art. 221-26)
Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni) - (art. 266-286)
Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni) - (art. 287-297)
Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni) - (art. 298 - 303)
Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale - Disposizioni finali
Sostanze chimiche: terzo elenco limiti di esposizione professionale
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- Written by Massimiliano Vurro
"I valori limite fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste, in genere, conseguenze dannose per qualsiasi sostanza dopo un´esposizione di breve durata o giornaliera nell´arco dell´attività lavorativa di una vita"; i limiti indicati nella direttiva sono "destinati" ad aiutare i datori di lavoro al fine della determinazione e valutazione dei rischi.
A seguito della valutazione da parte del comitato SCOEL (Comitato scientifico per i limiti dell´esposizione professionale ad agenti chimici) per il fenolo (che figurava nell´allegato alla direttiva 2000/39/CE) si raccomanda "un limite di esposizione di breve durata (STEL) da associare al valore medio ponderato nel tempo (TWA) dei valori limite indicativi dell´esposizione professionale".
Corrrettivo Testo Unico Sicurezza
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- Written by Massimiliano Vurro
- I nuovi datori di lavoro avranno 90 giorni dall'avvio dell'attività per elaborare il documento di valutazione dei rischi.
- Il documento di valutazione dei rischi potrà essere elaborato anche su supporto informatico.
- Ai fini dela data certa varrà in alternativa al sistema già in uso varrà anche la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro congiuntamente alla firma del RSPP, del RLS e del Medico competente se nominato.
- Rimodulazione delle sanzioni, sensibilmente ridotte, con la previsione della nuova multa a carico dei lavoratori in caso di rifiuto, non giustificato, della designazione al servizio di prevenzione.
- Riscrittura completa della disciplina della sospensione dell'attività d'impresa, con l'eliminazione della discrezionalità in capo all'ispettore che fa accesso all'azienda.
- Precisazione in materia di "reiterazione delle violazioni", da considerarsi tale quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione, accertata con sentenza o provvedimento sanzionatorio definitivo, ne viene commessa un'altra della stessa indole.
- Esclusione dell'adozione della sospensione nel caso di impresa con unico lavoratore in "nero".
- Per la valutazione dello stress lavoro correlato, il datore di lavoro dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione entro il 31 dicembre 2009.
Gli altri obiettivi possono essere così sintetizzati:
- Integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL nelle attività finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni.
- Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa per evitare applicazioni di norme che vanno contro il senso della tutela di lavoratori e imprese.
- Integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali fino a predisporre un “avviso comune”.
- Formazione, vero punto cardine della prevenzione, che prevede l’inserimento del tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei programmi educativi.
Il testo legislativo va adesso alla firma del Presidente della Repubblica (che dovrà provvedere entro il 16 Agosto, data di scadenza della delega governativa) per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in seguito alla quale le modifiche e le integrazioni apportate diverranno pienamente operative.
Proroga comunicazione RLS al 16 agosto 2009
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- Written by Massimiliano Vurro
Comunicazione RLS all'Inail nuovamente prorogata.
Con nota del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 15 maggio 2009, viene prorogata al 16 agosto 2009 la comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett.aa) del Decreto Legislativo 81/2008.

