Rohs 2.0. Novità in materia di sostanze chimiche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Details
- Written by Massimiliano Vurro
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 174/88 dell'1.7.2011 la nuova Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La nuova direttiva integra la normativa generale dell’Unione sulla gestione dei rifiuti, tra cui la direttiva 2008/98/CE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la direttiva 2009/125/CE sull'ecoprogettazione dei prodotti connessi all’energia.
- Nessuna modifica alle 6 sostanze limitate e alle quantità ammesse nei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rispetto alla prima e più nota versione della direttiva Rohs 2002/95/CE:
- Piombo (0,1 %);
- Mercurio (0,1 %);
- Cadmio (0,01 %);
- Cromo esavalente (0,1 %);
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %);
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %).
Viene però sancito un primo riesame dell'elenco delle sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica, in linea con quanto già accade in materia di sostanze chimiche ai sensi degli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Tra le novità più importanti l'impatto della nuova direttiva su due categorie di AEE prima escluse:
8.Dispositivi medici
9.Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
La nuova direttiva Rohs esclude esplicitamente dal campo di applicazione i pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenzialii poichè ciò impatterebbe sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
L'art.4 sancisce inoltre che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non dovranno contenere le sostanze limitate dall’allegato II.
Tale limitazione però non verrà applicata ai cavi e pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.
Nel caso venissero utilizzati pezzi di ricambio provenienti da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2016, vale l'esenzione alla limitazione ma il riutilizzo dovrà avvenire in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso (disassemblaggio selettivo) da impresa a impresa e il consumatore dovrà obbligatoriamente essere informato della presenza di parti riutilizzate.
Dal punto di vista operativo i fabbricanti dovranno svolgere o far svolgere un contollo interno di produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE e predisporre (o aggiornare implementandone i contenuti) il file tecnico.
Come da prassi "nuovo approccio" il fabbricante dovrà emettere, prima dell'immissione sul mercato, una dichiarazione di conformità (Allegato III Decisione 768/2008/CE) e apporre la marcatura CE ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (CE) 765/2008.Il prodotto dovrà essere tracciato con un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, le informazioni prescritte dovranno essere fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE.
Sempre tra gli obblighi il fabbricante dovrà mantenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e dei richiami di prodotti informandone i distributori.
Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa quanto quella prevista dalla nuova Rohs (controllo interno della produzione), la conformità potrà essere dimostrata nel contesto di tale procedura e potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.
Gli Stati membri avranno tempo fino al 2 gennaio 2013 per recepire a livello nazionale la direttiva che andrà a completo regime entro il 2019
Dal punto di vista dell'assessment documentale va utilizzata la norma EN 50581:2012 "Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose" pubblicata su GUUE del 23.11.2012 serie C 363/6

