RoHs

Rohs 2.0. Novità in materia di sostanze chimiche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 174/88 dell'1.7.2011 la nuova Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La nuova direttiva integra la normativa generale dell’Unione sulla gestione dei rifiuti, tra cui la direttiva 2008/98/CE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la direttiva 2009/125/CE sull'ecoprogettazione dei prodotti connessi all’energia.

  • Nessuna modifica alle 6 sostanze limitate e alle quantità ammesse nei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rispetto alla prima e più nota versione della direttiva Rohs 2002/95/CE:
  • Piombo (0,1 %);
  • Mercurio (0,1 %);
  • Cadmio (0,01 %);
  • Cromo esavalente (0,1 %);
  • Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %);
  • Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %).

Viene però sancito un primo riesame dell'elenco delle sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica, in linea con quanto già accade in materia di sostanze chimiche ai sensi degli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

Tra le novità più importanti l'impatto della nuova direttiva su due categorie di AEE prima escluse:
8.Dispositivi medici
9.Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

La nuova  direttiva Rohs esclude esplicitamente dal campo di applicazione i pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenzialii poichè ciò impatterebbe sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

L'art.4 sancisce inoltre che  le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non dovranno contenere le sostanze limitate dall’allegato II.

termoscanTale limitazione però non verrà applicata ai cavi e pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.

Nel caso venissero utilizzati pezzi di ricambio provenienti da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2016, vale l'esenzione alla limitazione ma il riutilizzo dovrà avvenire in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso (disassemblaggio selettivo) da impresa a impresa e il consumatore dovrà obbligatoriamente essere informato della presenza di parti riutilizzate.

Dal punto di vista operativo i fabbricanti dovranno svolgere o far svolgere un contollo interno di produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE e predisporre (o aggiornare implementandone i contenuti) il file tecnico.

 
marcatura-ceCome da prassi "nuovo approccio" il fabbricante dovrà emettere, prima dell'immissione sul mercato, una dichiarazione di conformità (Allegato III Decisione 768/2008/CE) e apporre la marcatura CE ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (CE) 765/2008.

Il prodotto dovrà essere tracciato con un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, le informazioni prescritte dovranno essere fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE.

Sempre tra gli obblighi il fabbricante dovrà mantenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e dei richiami di prodotti informandone i distributori.

Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa quanto quella prevista dalla nuova Rohs (controllo interno della produzione), la conformità  potrà essere dimostrata nel contesto di tale procedura e potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 2 gennaio 2013 per recepire a livello nazionale la direttiva che andrà a completo regime entro il 2019

Dal punto di vista dell'assessment documentale va utilizzata la norma EN 50581:2012 "Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose" pubblicata su GUUE del 23.11.2012 serie C 363/6

Direttiva RoHs

eco040La direttiva RoHS richiede che le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute in Europa non contengano livelli di piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati (PBB), ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) superiori alla soglia legalmente consentita.
Ciò impatta su tutta la filiera produttiva dall'approvigionamento  alla produzione, dalla vendita  alla distribuzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse su mercato comunitario.
Esistono alcune esenzioni specificche al campo di applicazione della RoHS.
Per conformarsi alla Direttiva RoHS sarà necessario per i produttori garantire che in tutta la catena di fornitura ci sono materiali e componenti che soddisfano la Direttiva. Il produttore finale diventa quindi responsabile di tutto il prodotto, inclusi tutti i componenti.
Per esempio, chi produce un telefono cellulare contenente una scheda di propria fabbricazione e parti acquistate da terzi fornitori, secondo la RoHS, è responsabile di tutto l'insieme, comprese le "parti".

Modificate le esenzioni RoHS

LampadaLa direttiva 2002/95/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dopo il 1° luglio 2006.
Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze è divenuta scientificamente o tecnicamente possibile.
Il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono valori di riferimento per quanto concerne l’uso del mercurio nelle lampade.
Nonostante il contenuto di mercurio delle lampade sia stato identificato in quanto parametro ambientale significativo nei regolamenti (CE) n. 244/2009 e (CE) n. 245/2009, si è ritenuto più appropriato disciplinare tale sostanza nell’ambito della direttiva 2002/95/CE,  che riguarda anche tipi di lampade che sono esentati da tali regolamenti.
Con la Decisione della Commissione del 24 settembre 2010, che modifica adeguandolo al progresso tecnico la direttiva RoHS viene pertanto sostituito integralmente l'allegato contenente le applicazioni esentate dal divieto di cui all'art.4 paragrafo 1 della direttiva stessa.

Il vostro prodotto è soggetto alla Rohs?

eco009La direttiva è applicata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che - per un corretto funzionamento - dipendono da campi elettrici o elettromagnetici. Si applica, inoltre, alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi che rientrano in una delle categorie elencate nell'Allegato IA della direttiva 2002/96/CE (RAEE) e progettate per l'uso con tensione nominale non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

Cosa devono fare i produttori per conformarsi alla legislazione RoHS?

eco041Questa è la base dell' autodichiarazione utilizzata in relazione a numerose altre direttive dell'Unione europea.

Non è richiesta l'applicazione di un marchio specifico o l'esecuzione di prove da parte di terze parti indipendenti.

Tuttavia, le autorità all'interno di ciascuno stato membro sorvegliano il mercato ed effettuano controlli sui prodotti. Se viene trovato un prodotto non conforme alla legislazione RoHS, il produttore sarà tenuto a dimostrare di aver applicato la debita diligenza e di aver intrapreso iniziative ragionevoli per conformarsi.

I produttori dovranno adottare due misure per assicurare la conformità:

  1. Ottenere dai fornitori le dichiarazioni di conformità relative ai materiali, ai componenti e ad altre parti;
  2. Eseguire analisi selezionate.

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