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REACH:le nuove limitazioni per cadmio in polimeri, gioielli e leghe di brasatura PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Giovedì 13 Ottobre 2011 12:46

bracciale cadmioDal 1992, la direttiva 76/769/CEE ha vietato l'uso del cadmio come colorante in determinati polimeri e nelle pitture, come stabilizzante nel cloruro di polivinile (PVC) in determinate applicazioni e la cadmiatura in determinate applicazioni.

Nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93.

Da giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, più noto con l'acronimo di REACH.

Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio, in cui si raccomanda di limitare l'immissione sul mercato e l'uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio.
La comunicazione sottolineva la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmio, indicando che gli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l'operazione di brasatura ed i consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli.
Dal 2001 l'industria europea del PVC si astiene volontariamente dall'utilizzare il cadmio come stabilizzatore nel PVC di nuova produzione per le applicazioni non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/CEE. Questa iniziativa volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell'uso del cadmio nel PVC.

A fronte di quanto emerso con gli studi sul cadmio è stato emesso in data 20 maggio 2011 il REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 con il quale viene  modificata la tabella in allegato XVII del regolamento REACH n. 1907/2006 che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni.
Per quanto riguarda i polimeri organici sintetici, non è più ammesso l'uso del cadmio in miscele e articoli fabbricati partendo da materie plastiche (solo per prodotti immessi sul mercato dopo il 10 gennaio 2010) quali:
- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]
- poliuretano (PUR) [3909 50]
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11]
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]
- resine epossidiche [3907 30]
- resine a base di melammina
- formaldeide (MF) [3909 20]
- resine d'urea
- formaldeide (UF) [3909 10]
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard [3903 11]
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) [3902 10]
- polietilene ad alta densità (HDPE) [3901 20]
- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [3903 30]
- polimetilmetacrilato (PMMA) [3906 10]


È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.

In via derogatoria,il divieto di immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica, non si applica:
- alle miscele prodotte a partire da PVC riciclato,

- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:

a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;

b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;

c) pavimenti e terrazze;

d) condotti per cavi;
e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione (comunque con tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica).

pvcIn particolare i fornitori dovranno provvedere ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura “Contiene PVC riciclato” o il pittogramma del PVC (riportato qui).


Per quanto riguarda le giunzioni realizzate con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C è vietato l'uso di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
Nel campo della gioielleria sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini.


In via derogatoria la limitazione non si applica agli articoli di gieielleria immessi sul mercato prima del 10 gennaio 2012 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 gennaio 2012 (gioelli antichi).

Ultimo aggiornamento Martedì 18 Ottobre 2011 13:33
 
China REACH: il sistema regolatorio delle sostanze chimiche pericolose in Cina PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Mercoledì 08 Febbraio 2012 00:00

china reachAd ottobre del 2011, l'amministrazione statale per la sicurezza sul lavoro cinese (SAWS) ha emanato due nuove leggi per una consultazione pubblica in materia di sostanze chimiche pericolose.

Entrambe le leggi sono sotto-misure del Regolamento sulla gestione in sicurezza delle sostanze chimiche pericolose in Cina.

Tale regolamento (Decree 591)  è entrato in vigore il 1° dicembre del 2011 ed è senza dubbio il più complesso, ma al contempo completo, atto regolatorio in materia di prodotti chimici emesso dal governo cinese oltre ad essere lo strumento normativo principale per l'attuazione del GHS in Cina.

La prima sotto-misura è la versione rivista della  "Administration of Registration of Hazardous Chemicals" che sostituisce la vecchia versione rilasciata nel 2002 ed è entrata in vigore il 1° Dicembre 2011 in materia di registrazione.
La seconda nuova sotto-misura
"
The Administration of Safe Use Permit" ha l'obiettivo di consentire l'uso sicuro di prodotti chimici pericolosi, ed è anch'essa in vigore dal 1° dicembre 2011.

Queste sotto-misure dettagliano i requisiti e le procedure per quanto riguarda la registrazione delle sostanze chimiche pericolose in Cina.

Il principio chiave è che i fabbricanti e gli importatori in Cina devono registrare le sostanze chimiche elencate nel catalogo delle sostanze chimiche pericolose in Cina presso il National Registration Center of Chemicals (NRCC) prima della fabbricazione o dell'importazione.

La validità del certificato di registrazione è di 3 anni e deve essere rinnovato 3 mesi prima della data di scadenza.

A differenza del precedente sistema di registrazione delle sostanze chimiche (2002) che richiedeva costosi test per desumere dati tossicologici, eco-tossicologici ed una valutazione del rischio, questa nuova misura "Administration of Registration of Hazardous Chemicals" permetterà  di fornire per la registrazione solo le seguenti informazioni:

  • legale rappresentante
  • classificazione ed etichettatura
  • proprietà fisico-chimiche
  • usi principali
  • classi di pericolo
  • condizioni per la conservazione, utilizzo e trasporto in sicurezza
  • informazioni di emergenza

Rispetto alla versione 2002, questa nuova misura include le seguenti modifiche:

- Il campo di applicazione è maggiormente definito poichè devono essere registrati solo i prodotti chimici elencati nel catalogo delle sostanze chimiche pericolose;

- I fabbricanti e gli importatori ("registrant") sono tenuti a registrarsi mentre i produttori esteri "possono anche" farlo;

Le società straniere non hanno bisogno di ottenere la licenza di esercizio o la registrazione di sostanze chimiche pericolose. Tuttavia, potrebbe essere necessario preparare una SDS cinese (secondo lo standard GB/T 16483-2008) ed etichette in conformità con la GHS cinese (secondo lo standard GB 15258 – 2009).

- I fabbricanti devono registrare le sostanze chimiche pericolose prima che un nuovo impianto chimico passi l'ispezione ed sia pronto per la produzione;
- Gli importatori devono registrare le sostanze chimiche pericolose dopo che il contratto di vendita sia stato stato firmato e prima che i prodotti chimici pericolosi siano importati in Cina per la prima volta;

- Se un importatore importa la stessa sostanza chimica pericolosa di diversi produttori deve fornire informazioni su ciascun produttore;

- I "registrant" sono tenuti a segnalare le informazioni relative alla produzione effettiva o l'importazione di sostanze chimiche pericolose dello  anno precedente all'ufficio di registrazione di zona prima del 10 gennaio di ogni anno civile;

- Gli obblighi di registrazione sono rafforzati. Chi registra deve creare un file di registrazione sostanze chimiche pericolose. Il file deve contenere il nome del prodotto, quantità, identificativo del prodotto, l'identificazione dei rischi, la scheda di sicurezza e l'etichettatura.

Inoltre, il costruttore deve mantenere le informazioni relative capacità produttiva.

- L' importatore deve conservare le informazioni relative ai produttori e al volume di importazione;

- I "registrant" devono fornire una scheda di sicurezza conforme con norme nazionali cinesi;

- Scatta anche l'obbligo della nomina e formazione (presso il NRCC) di una persona qualificata a registrare le sostanze chimiche pericolose.

 

La seconda nuova misura ovvero "The Administration of Safe Use Permit" è rivolta alle aziende che utilizzano sostanze chimiche pericolose per la fabbricazione di prodotti (esclusi i produttori) e tende a regolamentare il permesso di utilizzo ed il relativo sistema di rilascio delle autorizzazioni da parte dei dipartimenti amministrativi di sicurezza sul lavoro a livello locale quando sussistono le seguenti due condizioni:

1- L'azienda opera in un settore a rischio rilevante desumibile dal Catalog of Applicable Industry Sector for the Safe Use Permit of Hazardous Chemicals (ad esempio se produce fertilizzanti); e

2- La quantità di sostanza chimica pericolosa utilizzata ha raggiunto il volume di soglia della quantità standard di utilizzo (ad esempio, per il cloro, il valore di soglia è 180t /a). Finora, il valore di soglia è stato fissato per 62 sostanze chimiche pericolose.

I requisiti per l'applicazione del permesso d'uso sicuro sono i seguenti:
- compilazione del modulo di domanda per il permesso di uso sicuro;

- presenza di un sistema di gestione della sicurezza e relative procedure;

- obbligo della presenza di personale EHS - Environment Health Safety (> = 2% del numero totale dei dipendenti);
- formazione qualificata della persona responsabile della sicurezza e del personale EHS;
- piano di emergenza ed evacuazione;
- scheda di sicurezza;
- copia della licenza commerciale;
- valutazione del rischio di terza parte;
- copia della relazione di valutazione di un nuovo impianto chimico; (effettuata dai
dipartimenti amministrativi di sicurezza sul lavoro cittadini)
- elenco del personale addetto all'emergenza, delle attrezzature e delle strutture.
La validità del permesso d'uso sicuro delle sostanze chimiche in Cina è di 3 anni.


Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Febbraio 2012 20:09
 
REACH: registrazione sostanze chimiche entro il 30 novembre 2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Giovedì 16 Settembre 2010 10:01

chimiciLe industrie della plastica e della gomma possono essere annoverate tra i settori industriali più grandi e più dinamici dell'UE.
Complessivamente generano circa 3,2 milioni di posti di lavoro in più di 60 000 aziende.

Nel 2007 la vendita delle sostanze chimiche nell'UE si è attestata a quota 537 miliardi di euro,  che equivale a circa il 30 % delle vendite complessive.

La regolamentazione del settore ha un impatto significativo sull'industria ma è anche  un compito oneroso, che servirà a consolidare il ruolo guida dell'industria chimica europea in una  vivace ed intensa fase di competitività attraverso ricerca ed innovazione.

Ultimo aggiornamento Sabato 23 Ottobre 2010 14:27
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Regolamento REACH PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Mercoledì 15 Ottobre 2008 17:20
eco011

REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.

Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno.

L'agenzia Europea ha valutato che tale procedura interesserà circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.

Il Regolamento inoltre istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche insediata ad Helsinki allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi e di assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario.

Per richiedere un offerta per servizi di consulenza in materia di REACH cliccare  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , specificando le Vs. esigenze.

Per assistenza in fase di pre-registrazione cliccare Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio 2009 15:36
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Plastica ed alimenti: esclusione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere dall'allegato III della direttiva 2002/72/CE PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Martedì 23 Marzo 2010 00:00

Pubblicata il 23 marzo 2010 su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Decisione della Commissione del 19 marzo 2010 concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE.
Ai sensi della decisione i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere e commercializzati prima del 1°novembre 2010 possono continuare a essere commercializzati fino al 1°novembre 2011.
A tal proposito ai sensi della direttiva 2002/72/CE non sono considerate materie plastiche:
-  le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 93/10/CEE della Commissione come modificata dalla DIrettiva 93/111/CE;
- i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
- le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;
- i rivestimenti di superficie ottenuti da:
a) cere paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,
b)miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;
- le resine a scambio ionico;
-i siliconi.

Il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere viene di fatto ed esplicitamente escluso dall'Allegato III della Direttiva  2002/72/CE che contiene l'elenco (incompleto) degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di oggetti in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Marzo 2010 17:52
 
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