nuova direttiva macchine

Controllo interno sulla fabbricazione per le macchine fuori Allegato IV


1 . Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme coprono tutti ipertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, allora il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII)
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto;
c) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
2.    Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:
a) procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
b) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
Non esiste più la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica.

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