nuova direttiva macchine

Sicurezza macchine in Europa: aggiornamento norme (giugno 2012)

sicurezza macchineAggiornato il 5 giugno 2012, in GUCE serie 2012/C 159/01, l'elenco degli standard che garantiscono la presunzione di conformità delle macchine e quasi macchine ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE.

Si segnalano di seguito alcuni degli standard di recente o imminente superamento:

Standard superato

Data di cessazione della presunzione di conformità

Standard sostitutivo e/o aggiornamento Allegato

EN 267:2009

Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata

29.2.2012 EN 267:2009+A1:2011

EN 693:2001+A1:2009

Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche

31.3.2012 EN 693:2001+A2:2011

EN 940:2009

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine
combinate per la lavorazione del legno

31.8.2012 EN 940:2009+A1:2012 

EN 1034- 3:1999+A1:2009

Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione
e la finitura della carta - Parte 3: Riavvolgitrici e bobinatrici

31.8.2012 EN 1034-3:2011

EN 1501- 1:1998+A2:2009

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore

29.2.2012 EN 1501-1:2011

EN 1501- 1:1998+A2:2009

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti

29.2.2012 EN 1501-5:2011

EN 1570:1998+A2:2009

Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco.

30.4.2012 EN 1570-1:2011

EN 1870- 4:2001+A1:2009

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale

30.9.2012 EN 1870-4:2012

EN 1870- 13:2007+A1:2009

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli

30.9.2012 EN 1870-13:2007+A2:2012
EN 1870- 14:2007+A1:2009

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 13: Sezionatrici verticali per pannelli

 30.9.2012  EN 1870-14:2007+A2:2012

EN ISO 3450:2008

Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 3450:2011

 31.5.2012  EN ISO 3450:2011

EN ISO 3745:2009

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica (ISO 3745:2012)

30.9.2012 EN ISO 3745:2012

EN ISO 3450:2008

Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 3450:2011)

31.5.2012 EN ISO 3450:2011

EN 792- 2:2000+A1:2008

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Taglierine e utensili per formare (ISO/FDIS 11148- 2:2011)

30.6.2012 EN ISO 11148-2:2011

EN 792- 5:2000+A1:2008

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Trapani a percussione rotativi (ISO 11148-5:2011)

30.6.2012 EN ISO 11148-5:2011

 EN 792- 8:2000+A1:2008

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Levigatrici e lucidatrici (ISO 11148-8:2011)

30.6.2012 EN ISO 11148-8:2011

EN 792- 9:2000+A1:2008

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Smerigliatrici per stampi (ISO 11148-9:2011)

1.6.2012 EN ISO 11148-9:2011

EN ISO 11680-1:2008

Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione interna integrato (ISO 11680- 1:2011)

30.6.2012 EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 11680-2:2008

Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11680-2:2011)

30.6.2012 EN ISO 11680-2:2011

EN ISO 11681-1:2008

Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali (ISO 11681-1:2011)

30.6.2012 EN ISO 11681-1:2011

EN ISO 11681-2:2008

Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Part 2: Motoseghe a catena per potatura (ISO 11681-2:2011)

30.6.2012 EN ISO 11681-2:2011

EN 14861:2004+A1:2009

Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali (ISO 11850:2011)

31.5.2012 EN ISO 11850:2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010)

30.11.2013 EN ISO 12100:2010

EN 12409:2008

Macchine per materie plastiche e gomma - Termoformatrici - Requisiti di sicurezza

30.4.2012 EN 12409:2008+A1:2011

EN 12649:2008  Compattatori di calcestruzzo e macchine lisciatrici - Sicurezza

31.1.2012 EN 12649:2008+A1:2011

EN 14033-3:2009

Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - Parte 3: Requisiti generali di sicurezza

30.4.2012 EN 14033-3:2009+A1:2011

EN 15746-2:2010

Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza


30.4.2012 EN 15746-2:2010+A1:2011

EN ISO 22867:2008

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Vibrazioni alle impugnature (ISO 22867:2011)

30.6.2012 EN ISO 22867:2011

EN 30326-1:1994/A1:2007

Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Requisiti di base (ISO 10326-1:1992)

30.6.2012 EN 30326-1:1994/A2:2011

EN 60335-1:2002 e corrispondenti modifiche

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali

21.11.2014 EN 60335-1:2012

Dal 6 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto di recepimento della nuova direttiva Macchine 2006/42/CE

Sul Supplemento Ordinario n.36 del 19 febbraio 2010 in GURI n. 41 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE.
Il provvedimento è entrato in vigore il 06 marzo 2010.
 
Di seguito si riportano le sanzioni di cui all'art.15 del decreto:

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.

2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.

8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.

9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 19 comma 2 gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità della loro notifica, nel rispetto di quanto contenuto nell’articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3.

 



Standard armonizzati Macchine 2006/42/CE

Pubblicato in GUUE serie C87/1 del 23 marzo 2012 l'elenco degli standard che garantiscono presunzione di conformità nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

Nuova Direttiva Macchine 2006/42: le quasi macchine

eco020La nuova direttiva macchine 2006/42/CE abroga la 98/37/CE, obbligando i fabbricanti all'applicazione delle disposizioni in essa contenute a partire dal 29 dicembre 2009.

Il campo di applicazione della nuova direttiva chiarisce una serie di punti che sono stati mal interpretati nel tempo (ad es. con il nuovo concetto di "quasi-macchina") e ne esplicita altri (ad es. con l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie).
Vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva bassa tensione:

  • elettrodomestici destinati a uso domestico,
  • apparecchiature audio e video,apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
  • macchine ordinarie da ufficio,
  • disgiuntori e interruttori.

Inoltre vengono indicate  le apparecchiature elettriche ad alta tensione escluse dal campo di applicazione:

  • apparecchiature di collegamento e di comando,
  • trasformatori.

Il fabbricante è tenuto a corredare i sottoinsiemi di macchine di un'apposita dichiarazione.
Tuttavia, spesso, la nozione di sottoinsieme è stata da più parti interpretata male, o in modo eccessivamente ampio (una macchina trattata come sottoinsieme in quanto con funzionamento autonomo) o in modo troppo restrittivo (un semplice componente trattato come sottoinsieme) per cui ci sono sempre stati dubbi e polemiche sulla dichiarazioni di tipo A e B (cfr. Allegato II del DPR 459/96) con divieti di messa in servizio talvolta sbagliati.
Definizione di "quasi macchine":insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.
Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.

Novità: dichiarazioni CE, marcatura, RES

eco048Dichiarazioni CE

 
La nuova direttiva 2006/42/CE prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II):
  • IIA - la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva  e alle altre Direttive in cui eventualmente ricade la macchina sottoscritta dal fabbricante;
  • IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi - macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES ottemperati (novità importante)
Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione (nome e indirizzo in UE).

Marcatura CE
L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III):
  • deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
  • Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.
Requisiti essenziali di sicurezza (RES)

Per quanto riguarda i RES materia di requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), si evidenziano le seguenti varianti/novità:
  • Arresto operativo: se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
  • Rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto che "Il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili"; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emesso dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessario quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A) (erano 85 dB(A).
  • tre "nuovi" RES al punto 1 (in parte già contenuti in altri punti della vecchia direttiva):

Ergonomia

  • Non c'è più il requisito 1.2.8 che prescriveva che il software di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego
  • Istruzioni per l'uso: viene meglio specificata e ampliata il contenuto e gli obiettivi delle istruzioni che accompagnano le macchine, miglior specificazione su lingua e istruzioni in lingua originale

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