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marcatura dispositivi medici
Direttiva Dispositivi Medici PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Domenica 26 Ottobre 2008 21:09

eco026La Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici, pubblicata sulla GUCE nel giugno del 1993, è un documento che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici.

Essa impone l’obbligo della marcatura CE per la commercializzazione di tali dispositivi; per ottenere il marchio CE occorre rispettare dei requisiti essenziali oltre che delle procedure specifiche.

La Direttiva 93/42 è un documento di validità sovranazionale ed è stata recepita in Italia nel febbraio del 1997 con il D. Lgs. 46/97.

il 21 settembre 2007 è stata pubblicata la nuova Direttiva 2007/47/CE con importanti novità per gli operatori del settore.

La Direttiva 2007/47/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010 che apporta modifiche sostanziali al precedente D.lgs 46/97.

 

Per avere maggiori informazioni sui nostri servizi per produttori, importatori, distributori  invia una mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Giugno 2010 15:48
 
Dispositivi Medici: decreto legislativo n.37 del 25 gennaio 2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Sabato 13 Marzo 2010 00:00

sanzionePubblicato in Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2010 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n.37
Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

Qui è possibile consultare l'atto completo.

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Marzo 2010 11:23
 
Nuovo elenco standard 93/42/CE PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Lunedì 28 Giugno 2010 15:23

Comunicazione del 2 dicembre 2009 della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 93/42/CEE ( come modificata dalla direttiva 2007/47/CE) del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

Tra le altre si richiama l'attenzione sulle norma EN ISO 14971:2007 "Dispositivi medici — Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici" (ISO 14971:2007) che sostituisce la precedente versione del 2000 a partire dal 31 marzo 2010 e sulla norma EN 62304:2006 da utilizzarsi nella valutazione del ciclo di vita del software.

Testo della comunicazione qui

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Giugno 2010 15:39
 
Dispositivi medici, dal 21 marzo 2010 sono cambiate le regole per garantire la conformità e la sicurezza dei prodotti venduti in Europa PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Martedì 30 Marzo 2010 00:00
Dispositivi mediciDal 21 marzo 2010 è in vigore la nuova direttiva 2007/47/CE relativa ai dispositivi medici, recepita anche in Italia con il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 37
Molte le modifiche  sostanziali rispetto alla precedente direttiva 93/42/CE già anticipate dal nostro staff più di un anno fa su questo portale in un articolo specifico.

La prima modifica a carattere rilevante riguarda la necessità di produrre una “valutazione clinica” attraverso la verifica dei possibili effetti collaterali in relazione al beneficio connesso con l’uso del dispositivo.
I dati clinici, ovvero le informazioni sulla sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall’impiego di un dispositivo, dovranno essere prodotti  per tutti i dispositivi, compresi quelli di classe I (i meno pericolosi).

I dati clinici potranno essere di varia natura:
- indagini cliniche relative al dispositivo,
- indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura scientifica, relativi a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione,
- relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione.

Altra novità importante è quanto aggiunto in Allegato I punto 9 settimo trattino ovvero «Per i dispositivi che incorporano un software o costituiscono in sé un software medico, il software è convalidato secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e della verifica».
I software stand alone saranno considerati dispositivi attivi che dovranno quindi essere progettati secondo lo stato dell’arte, ovvero conformi alle norme tecniche più attuali applicabili (EN 62304:2006 Software per dispositivi medici — Processi relativi al ciclo di vita del software).
Viene ampliato quindi il semplice concetto (seppur ancora valido) che il software medicale segua la classificazione del dispositivo a cui è associato.

Inoltre viene aggiornata la classificazione dei dispositivo medico,  ad esempio rientrano in classe II alcuni dispositivi che gestiscono immagini radiografiche, mentre in precedenza erano di classe II solo le pellicole radiografiche e gli archivi elettronici potevano rimanere di classe I.

Altra modifica riguarda il manuale di istruzioni, per cui sarà necessaria l’apposizione della versione con la chiara indicazione della data di emissione dell’ultima review del manuale.

Per quanto riguarda i sistemi qualità certificati cambia il controllo sulla progettazione ed in particolare i sistemi di controllo e sorveglianza delle attività terziarizzate comprenderanno una visita nei locali del fabbricante e in casi debitamente giustificati nei locali dei fornitori e/o subappaltatori per controllarne i processi di fabbricazione, con il chiaro obiettivo del  legislatore europeo di aumentare la responsabilità sulla supply chain anche in questo settore.

L’uso “ragionevolmente improprio” del dispositivo medico dovrà essere tenuto in maggiore considerazione nella fase di valutazione del rischio.
Tale operazione renderà necessario un nuovo assessment funzionale  di prodotto e non basterà la semplice indicazione di warning specifici sui manuali di istruzione.
Per fare un esempio dovrà essere evitata la perdita accidentale o l’inversione di dati rilevanti per la salute del paziente attraverso la cancellazione “involontaria” o con la pressione di un tasto senza richiesta di conferma.

A tale nuova “funzionalizzazione” in sicurezza del dispositivo dovrà essere associato un warning sul manuale.

Altre novità importanti sono costituite dall’obbligo di nominare un mandatario unico per le aziende extra UE e la conservazione per 15 anni dei dati relativi agli impiantabili attivi.

Si sottolinea infine, a fronte dell'ultimo elenco di standard del 2 dicembre 2009, che a partire dal 31 marzo 2010 i fabbricanti di dispositivi medici "devono" aggiornare la valutazione dei rischi in conformità alla norma EN  ISO 14971: 2007 (che sostituisce la EN 14971: 2000).
Ultimo aggiornamento Sabato 23 Ottobre 2010 14:48
 
Novità: Direttiva 2007/47/CE sui dispositivi medici PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Domenica 26 Ottobre 2008 21:22

eco027Pubblicata su GUCE il 21 settembre 2007 la nuova Direttiva 47/2007 prevede il recepimento da parte degli Stati Membri entro il 21 dicembre 2008.
E' applicata dal 21 marzo 2010.


Queste le principali novità:
Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Giugno 2010 15:41
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