Novità: Direttiva 2007/47/CE sui dispositivi medici

eco027Pubblicata su GUCE il 21 settembre 2007 la nuova Direttiva 47/2007 prevede il recepimento da parte degli Stati Membri entro il 21 dicembre 2008.
E' applicata dal 21 marzo 2010.

 

Queste le principali novità:
  • Omogeneizzazione delle previsioni per MD e AIMD
  • Definizione di dispositivo medico: software stand alone
  • Un mandatario per DM
  • Valutazione clinica (letteratura e/o indagini cliniche necessaria per tutti i DM (R.E. 6-bis)
  • Comunicazioni relative al rifiuto o all’interruzione di sperimentazioni cliniche
  • Aggiornamento post-marketing della valutazione clinica
  • Alcune modifiche alle regole di classificazione (definizioni SCC, software stand alone, disinfettanti per MD, etc.)
  • Attenzione specifica, tra i requisiti essenziali, a:
    • macchine (RE della direttiva specifica),
    • rilascio di sostanze cancerogene/mutagene/genotossiche, ftalati,
    • design per la sicurezza del paziente anche disabile,
    • validazione del software
    • Deroghe alla riservatezza per informazioni al pubblico su:
      • registrazioni fabbricanti e altri RIC,
      • vigilanza,
      • certificati
      • Necessità di verifica da parte degli ON di un certo numero di dossier tecnici (proporzionale alla classe, IIa o IIb) anche quando sono applicati i moduli relativi ai sistemi di qualità
      • Disposizioni di base per avvio definitivo della banca dati europea EUDAMED
      • Certificazioni secondo allegati V, VI e 6 limitati nella durata
      • Accantonamento temporaneo del problema della rigenerazione e riutilizzo dei dispositivi monouso ma impegno ad affrontarlo
      • Obbligo di conservazione della documentazione prolungato per alcune tipologie di dispositivi fino a 15 anni
      • DM/DPI: possibile la rispondenza contestuale di un prodotto marcato come DM ai requisiti essenziali delle due direttive

       

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