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China REACH: il sistema regolatorio delle sostanze chimiche pericolose in Cina PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Mercoledì 08 Febbraio 2012 00:00

china reachAd ottobre del 2011, l'amministrazione statale per la sicurezza sul lavoro cinese (SAWS) ha emanato due nuove leggi per una consultazione pubblica in materia di sostanze chimiche pericolose.

Entrambe le leggi sono sotto-misure del Regolamento sulla gestione in sicurezza delle sostanze chimiche pericolose in Cina.

Tale regolamento (Decree 591)  è entrato in vigore il 1° dicembre del 2011 ed è senza dubbio il più complesso, ma al contempo completo, atto regolatorio in materia di prodotti chimici emesso dal governo cinese oltre ad essere lo strumento normativo principale per l'attuazione del GHS in Cina.

La prima sotto-misura è la versione rivista della  "Administration of Registration of Hazardous Chemicals" che sostituisce la vecchia versione rilasciata nel 2002 ed è entrata in vigore il 1° Dicembre 2011 in materia di registrazione.
La seconda nuova sotto-misura
"
The Administration of Safe Use Permit" ha l'obiettivo di consentire l'uso sicuro di prodotti chimici pericolosi, ed è anch'essa in vigore dal 1° dicembre 2011.

Queste sotto-misure dettagliano i requisiti e le procedure per quanto riguarda la registrazione delle sostanze chimiche pericolose in Cina.

Il principio chiave è che i fabbricanti e gli importatori in Cina devono registrare le sostanze chimiche elencate nel catalogo delle sostanze chimiche pericolose in Cina presso il National Registration Center of Chemicals (NRCC) prima della fabbricazione o dell'importazione.

La validità del certificato di registrazione è di 3 anni e deve essere rinnovato 3 mesi prima della data di scadenza.

A differenza del precedente sistema di registrazione delle sostanze chimiche (2002) che richiedeva costosi test per desumere dati tossicologici, eco-tossicologici ed una valutazione del rischio, questa nuova misura "Administration of Registration of Hazardous Chemicals" permetterà  di fornire per la registrazione solo le seguenti informazioni:

  • legale rappresentante
  • classificazione ed etichettatura
  • proprietà fisico-chimiche
  • usi principali
  • classi di pericolo
  • condizioni per la conservazione, utilizzo e trasporto in sicurezza
  • informazioni di emergenza

Rispetto alla versione 2002, questa nuova misura include le seguenti modifiche:

- Il campo di applicazione è maggiormente definito poichè devono essere registrati solo i prodotti chimici elencati nel catalogo delle sostanze chimiche pericolose;

- I fabbricanti e gli importatori ("registrant") sono tenuti a registrarsi mentre i produttori esteri "possono anche" farlo;

Le società straniere non hanno bisogno di ottenere la licenza di esercizio o la registrazione di sostanze chimiche pericolose. Tuttavia, potrebbe essere necessario preparare una SDS cinese (secondo lo standard GB/T 16483-2008) ed etichette in conformità con la GHS cinese (secondo lo standard GB 15258 – 2009).

- I fabbricanti devono registrare le sostanze chimiche pericolose prima che un nuovo impianto chimico passi l'ispezione ed sia pronto per la produzione;
- Gli importatori devono registrare le sostanze chimiche pericolose dopo che il contratto di vendita sia stato stato firmato e prima che i prodotti chimici pericolosi siano importati in Cina per la prima volta;

- Se un importatore importa la stessa sostanza chimica pericolosa di diversi produttori deve fornire informazioni su ciascun produttore;

- I "registrant" sono tenuti a segnalare le informazioni relative alla produzione effettiva o l'importazione di sostanze chimiche pericolose dello  anno precedente all'ufficio di registrazione di zona prima del 10 gennaio di ogni anno civile;

- Gli obblighi di registrazione sono rafforzati. Chi registra deve creare un file di registrazione sostanze chimiche pericolose. Il file deve contenere il nome del prodotto, quantità, identificativo del prodotto, l'identificazione dei rischi, la scheda di sicurezza e l'etichettatura.

Inoltre, il costruttore deve mantenere le informazioni relative capacità produttiva.

- L' importatore deve conservare le informazioni relative ai produttori e al volume di importazione;

- I "registrant" devono fornire una scheda di sicurezza conforme con norme nazionali cinesi;

- Scatta anche l'obbligo della nomina e formazione (presso il NRCC) di una persona qualificata a registrare le sostanze chimiche pericolose.

 

La seconda nuova misura ovvero "The Administration of Safe Use Permit" è rivolta alle aziende che utilizzano sostanze chimiche pericolose per la fabbricazione di prodotti (esclusi i produttori) e tende a regolamentare il permesso di utilizzo ed il relativo sistema di rilascio delle autorizzazioni da parte dei dipartimenti amministrativi di sicurezza sul lavoro a livello locale quando sussistono le seguenti due condizioni:

1- L'azienda opera in un settore a rischio rilevante desumibile dal Catalog of Applicable Industry Sector for the Safe Use Permit of Hazardous Chemicals (ad esempio se produce fertilizzanti); e

2- La quantità di sostanza chimica pericolosa utilizzata ha raggiunto il volume di soglia della quantità standard di utilizzo (ad esempio, per il cloro, il valore di soglia è 180t /a). Finora, il valore di soglia è stato fissato per 62 sostanze chimiche pericolose.

I requisiti per l'applicazione del permesso d'uso sicuro sono i seguenti:
- compilazione del modulo di domanda per il permesso di uso sicuro;

- presenza di un sistema di gestione della sicurezza e relative procedure;

- obbligo della presenza di personale EHS - Environment Health Safety (> = 2% del numero totale dei dipendenti);
- formazione qualificata della persona responsabile della sicurezza e del personale EHS;
- piano di emergenza ed evacuazione;
- scheda di sicurezza;
- copia della licenza commerciale;
- valutazione del rischio di terza parte;
- copia della relazione di valutazione di un nuovo impianto chimico; (effettuata dai
dipartimenti amministrativi di sicurezza sul lavoro cittadini)
- elenco del personale addetto all'emergenza, delle attrezzature e delle strutture.
La validità del permesso d'uso sicuro delle sostanze chimiche in Cina è di 3 anni.


Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Febbraio 2012 20:09
 
Rohs 2.0. Novità in materia di sostanze chimiche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Giovedì 13 Ottobre 2011 12:43

mercurio

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 174/88 dell'1.7.2011 la nuova Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La nuova direttiva integra la normativa generale dell’Unione sulla gestione dei rifiuti, tra cui la direttiva 2008/98/CE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la direttiva 2009/125/CE -ERP- sull'ecoprogettazione dei prodotti connessi all’energia.

Nessuna modifica alle 6 sostanze limitate e alle quantità ammesse nei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rispetto alla prima e più nota versione della direttiva Rohs 2002/95/CE:

Piombo (0,1 %);

Mercurio (0,1 %);

Cadmio (0,01 %);
Cromo esavalente (0,1 %);
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %);
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %).

Viene però sancito un primo riesame dell'elenco delle sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica, in linea con quanto già accade in materia di sostanze chimiche ai sensi degli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH.

 

Tra le novità più importanti l'impatto della nuova direttiva su due categorie di AEE prima escluse:
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

La nuova  direttiva Rohs esclude esplicitamente dal campo di applicazione i pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenzialii poichè ciò impatterebbe sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Andrà comunque considerato, ben oltre le previsioni della Direttiva RoHS l'impatto del fine vita del prodotto fotovoltaico.


L'art.4 sancisce inoltre che  le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non dovranno contenere le sostanze limitate di cui all’allegato II.

termoscanTale limitazione però non verrà applicata ai cavi e pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.

Nel caso venissero utilizzati pezzi di ricambio provenienti da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2016, vale l'esenzione alla limitazione ma il riutilizzo dovrà avvenire in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso (disassemblaggio selettivo) da impresa a impresa e il consumatore dovrà obbligatoriamente essere informato della presenza di parti riutilizzate.

Dal punto di vista operativo i fabbricanti dovranno svolgere o far svolgere un contollo interno di produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE e predisporre (o aggiornare implementandone i contenuti) il file tecnico.


marcatura-ceCome da prassi "nuovo approccio" il fabbricante dovrà emettere, prima dell'immissione sul mercato, una dichiarazione di conformità (Allegato III Decisione 768/2008/CE) e apporre la marcatura CE ( Allegato II Regolamento 765/2008).

Il prodotto dovrà essere tracciato con un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, le informazioni prescritte dovranno essere fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE.

Sempre tra gli obblighi il fabbricante dovrà mantenere un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti informandone i distributori.

Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa quanto quella prevista dalla nuova Rohs (controllo interno della produzione), la conformità  potrà essere dimostrata nel contesto di tale procedura e potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 2 gennaio 2013 per recepire a livello nazionale la direttiva che andrà a completo regime entro il 2019

Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Ottobre 2011 16:53
 
Approvato schema di decreto attuativo direttiva ecodesign PDF Stampa E-mail
Scritto da Ecotp Staff   
Giovedì 16 Dicembre 2010 00:00

schema prodotti soggetti alla eupNella seduta del 16 dicembre 2010 la conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito dell'approvazione del 18 novembre 2010 da parte del Consiglio dei Ministri, ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto legislativo recante ”Attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”.
Il decreto abroga il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 di attuazione della Direttiva 2005/32/CE sostituita dalla DIrettiva 2009/125/CE.


Di fatto non sono previsti nuovi organi amministrativi ne nuovi compiti amministrativi, i compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello sviluppo economico come autorità competente.
Per l'effettuazione dei controlli sul territorio, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri Organi pubblici aventi competenza in materia.


Le sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo, sono:
- per chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta (salvo che il fatto sia previsto come reato)  sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila;
- per il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, (clausola di salvaguardia - diffida dell'autorità competente alla commercializzazione) sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila;
- per il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo (clausola di salvaguardia - divieto o limitazione alla commercializzazione da parte dell'autorità competente), sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila;
- per chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 (mancata conservazione per 10 anni della documentazione tecnica) salvo che il fatto sia previsto come reato, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila;

Il decreto proposto prevede che le sanzioni siano irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento siano applicate per quanto compatibili con il decreto stesso le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Link di approfondimento sulla Direttiva 2009/125/CE.

Schema di decreto

 

 

Ultimo aggiornamento Martedì 11 Gennaio 2011 10:52
 
REACH:le nuove limitazioni per cadmio in polimeri, gioielli e leghe di brasatura PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Giovedì 13 Ottobre 2011 12:46

bracciale cadmioDal 1992, la direttiva 76/769/CEE ha vietato l'uso del cadmio come colorante in determinati polimeri e nelle pitture, come stabilizzante nel cloruro di polivinile (PVC) in determinate applicazioni e la cadmiatura in determinate applicazioni.

Nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93.

Da giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, più noto con l'acronimo di REACH.

Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio, in cui si raccomanda di limitare l'immissione sul mercato e l'uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio.
La comunicazione sottolineva la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmio, indicando che gli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l'operazione di brasatura ed i consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli.
Dal 2001 l'industria europea del PVC si astiene volontariamente dall'utilizzare il cadmio come stabilizzatore nel PVC di nuova produzione per le applicazioni non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/CEE. Questa iniziativa volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell'uso del cadmio nel PVC.

A fronte di quanto emerso con gli studi sul cadmio è stato emesso in data 20 maggio 2011 il REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 con il quale viene  modificata la tabella in allegato XVII del regolamento REACH n. 1907/2006 che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni.
Per quanto riguarda i polimeri organici sintetici, non è più ammesso l'uso del cadmio in miscele e articoli fabbricati partendo da materie plastiche (solo per prodotti immessi sul mercato dopo il 10 gennaio 2010) quali:
- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]
- poliuretano (PUR) [3909 50]
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11]
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]
- resine epossidiche [3907 30]
- resine a base di melammina
- formaldeide (MF) [3909 20]
- resine d'urea
- formaldeide (UF) [3909 10]
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard [3903 11]
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) [3902 10]
- polietilene ad alta densità (HDPE) [3901 20]
- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [3903 30]
- polimetilmetacrilato (PMMA) [3906 10]


È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.

In via derogatoria,il divieto di immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica, non si applica:
- alle miscele prodotte a partire da PVC riciclato,

- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:

a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;

b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;

c) pavimenti e terrazze;

d) condotti per cavi;
e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione (comunque con tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica).

pvcIn particolare i fornitori dovranno provvedere ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura “Contiene PVC riciclato” o il pittogramma del PVC (riportato qui).


Per quanto riguarda le giunzioni realizzate con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C è vietato l'uso di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
Nel campo della gioielleria sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini.


In via derogatoria la limitazione non si applica agli articoli di gieielleria immessi sul mercato prima del 10 gennaio 2012 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 gennaio 2012 (gioelli antichi).

Ultimo aggiornamento Martedì 18 Ottobre 2011 13:33
 
Schiere di nanopilastri per una nuova generazione di celle fotovoltaiche PDF Stampa E-mail
Scritto da Massimiliano Vurro   
Martedì 23 Novembre 2010 00:00

Gli scienziati del Lawrence National Laboratory  di Berkeley (Università della California) stanno cercando di  manipolare la forma e la geometria della disposizione di schiere di nanopilastri di solfuro di germanio o cadmio a sezione variabile per migliorare la loro proprietà di assorbimento ottico.
L'obiettivo è di utilizzare nanopilastri semiconduttori come  base ottica per la realizzazione di nuove celle fotovoltaiche, più efficienti e meno costose rispetto al silicio.
Il lavoro è stato coordinato dal chimico  Ali Javey, il cui gruppo è stato il primo a rivelare una tecnica mediante la quale sono stati generati pilastri dal solfuro di cadmio, materiale semiconduttore che può essere prodotto in serie in moduli flessibili su larga scala.
L'ultimo sviluppo del lavoro del team di Javey è la produzione di nanopilastri che assorbono la luce tanto quanto o addirittura meglio delle celle solari commerciali a film sottile, utilizzando molto meno materiale semiconduttore e senza bisogno di rivestimento antiriflesso.
L'efficienza di assorbimento dei nanopilastri è stata raggiunta mediante l'uso di una struttura a doppio diametro: in cima misura 60 nanometri di diametro con una riflettanza minima per permettere a più luce di entrare, e una base di 130 nanometri di diametro per il massimo assorbimento per permettere un maggiore tasso di conversione in elettricità.
"Questa struttura a doppio diametro assorbe il 99 per cento della luce visibile incidente, contro l'85 per cento dell'assorbimento dei nostri precedenti nanopilastri, che avevano lo stesso diametro, per tutta la loro lunghezza" ha spiegato Javey.
I lavori teorici e sperimentali hanno mostrato che schiere tridimensionali di nanopilastri semiconduttori, con diametro e lunghezza ben definiti, eccellono nell'intrappolare la luce pur richiedendo meno della metà del materiale semiconduttore richiesto per le celle solari a film sottile realizzate con tellururo di cadmio, e circa l'1 per cento del materiale usato in celle solari realizzate con silicio. Ma finora l'ostacolo maggiore è stata la complessità del processo di produzione.
Il team di Javey ha realizzato questo nuovo tipo di nanopilastro partendo da stampi ottenuti da un foglio di alluminio dello spessore di 2,5 millimetri. Un processo di anodizzazione in due stadi ha permesso di ottenere una schiera di pori dello spessore di un micrometro con due diametri, piccolo in cima e largo alla base. All'interno dei pori sono poi state depositate nanoparticelle di oro per catalizzare la crescita di nanopilastri semiconduttori.

Il processo ha consentito ai ricercatori di stabilire un controllo accurato sulla geometria e sulla forma di schiere di nanopilastri monoscritallini, senza l'uso di complessi processi epitassiali o litografici.

Secondo  Javey, questa tecnica di fabbricazione è molto semplice e, concettualmente, potrebbe essere utilizzata con numerosi altri materiali semiconduttori con costi di circa 10 volte inferiori agli attuali processi.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Novembre 2010 09:10
 
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