Ecodesign
- Details
La riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica, da attuare entro il 2020, è uno dei principali obiettivi della politica ambientale della Comunità Europea.
Entro la medesima scadenza il 20% del fabbisogno di energia dovrà esser “coperto” da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi dovrà scendere sino alla stessa percentuale.
A tal proposito la Comunità Europea incoraggia da tempo azioni rivolte alla sostenibilità ambientale, sviluppando strumenti operativi come la cosiddetta “politica integrata di prodotto” (IPP) che ha portato all’approvazione di un gruppo di direttive, come ad esempio la RAEE e la ROHS, il settimo Programma d’azione Ambientale della UE e la direttiva ERP (nata come EUP Energy using products).
La Direttiva 2009/125/CE, Energy Related Products (recast della direttiva 2005/32/CE Energy Using Products), è una direttiva quadro che nell’ottica della massima complementarietà ad altri strumenti comunitari vigenti (Raee, Rohs, Reach), affida ad apposite “Misure di
esecuzione” (la prima e più nota misura è quella retativa allo standby) la trattazione delle specifiche di eco-progettazione di un elevato numero di prodotti che hanno un significativo impatto ambientale in Europa a causa del loro consumo di energia.
La Commissione Europea ha identificato diverse categorie di prodotti “ERP” che, per essere tali (e che quindi dovrebbero applicare la misura di esecuzione prevista), devono avere i seguenti requisiti:
- volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200.000 unità all'anno;
- impatto significativo sull’ambiente;
- significative potenzialità di miglioramento.
Rientrano nel campo di applicazione della Direttiva:
- Prodotti che utilizzano energia (EUP) ovvero quelli che consumano, utilizzano, producono, trasferiscono o misurano l'energia (elettricità, gas, combustibili fossili), come caldaie, computer, televisori, trasformatori, ventilatori industriali, forni industriali;
- Prodotti correlati all'energia (ERP) ovvero quelli che che non utilizzano l'energia direttamente ma hanno un impatto sul consumo e possono quindi contribuire al risparmio energetico (finestre, materiali isolanti, docce, rubinetti).
Per quanto riguarda le responsabilità, così come tutte le direttive del cosiddetto nuovo approccio, quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, incombono sull’importatore gli obblighi di garantire che il prodotto immesso sul mercato o messo in servizio rispetti la direttiva ERP e la misura di esecuzione applicabile, ed ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica disponibile dal produttore reale.
L’apposizione della marcatura CE e la dichiarazione di conformità assumono con la direttiva ERP un significato più vasto ed in tal senso i produttori dovranno assicurare il rispetto dei parametri di consumo energetico e di tutte le pertinenti misure di esecuzione applicabili.
Le sanzioni previste sono:
- per chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta (salvo che il fatto sia previsto come reato) sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila;
- per il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, (clausola di salvaguardia - diffida dell'autorità competente alla commercializzazione) sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila;
- per il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo (clausola di salvaguardia - divieto o limitazione alla commercializzazione da parte dell'autorità competente), sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila;
- per chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 (mancata conservazione per 10 anni della documentazione tecnica) salvo che il fatto sia previsto come reato, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila.

