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Green (Olympic) Games: tracce importanti di sostenibilità PDF Print E-mail
Written by Massimiliano Vurro   
Thursday, 18 February 2010 14:56
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olympic green logo by ecotpL’anno della svolta nel rapporto tra grandi eventi sportivi e ambiente è il 1992, l’anno della Conferenza di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo in cui il CIO e alcune federazioni nazionali convengono che la sostenibilità degli eventi olimpici è uno dei valori da considerare per l’organizzazione dei Giochi.
Fino ad oggi la speranza di un ritorno sull’investimento da parte delle città ospitanti i giochi olimpici è stata in gran parte economica, ma sempre di più volta al rispetto dell’ambiente.
Nuove costruzioni, bonifiche di aree dismesse, grandi infrastrutture, diminuzione dei rifiuti, attenzione ai cicli aria-acqua -suolo, aumento del turismo e impulso alle imprese nell’indotto hanno dovuto in tempi recenti confrontarsi con indicatori ambientali, certificazioni  (il comitato organizzatore di Torino nel 2004 fu il primo Comitato Organizzatore ad aderire al sistema volontario EMAS)  e buone prassi di green public procurement.
Le Olimpiadi del 1992 a Barcellona sono state un esempio del beneficio (non solo reputazionale) ottenibile da una regione metropolitana. La preparazione per le Olimpiadi ha creato una notevole trasformazione della città che hanno fatto di Barcellona un luogo più attraente e vivibile di quanto non fosse in precedenza.
Sono state recuperate le  spiagge comunali, costruito un porto, migliorate le strade con conseguente diminuzione  del flusso di traffico, ampliato il sistema di trasporto pubblico.
Ma ora c'è qualcosa di nuovo che le città ospitanti stanno ricevendo dai loro investimenti: la sostenibilità.
Le olimpiadi di Beijing 2008, per esempio, sono state precedute da un lodevole sforzo per rendere più respirabile l’aria del cielo di una delle città più inquinate del pianeta. Le autorità cittadine hanno utilizzato i Giochi come un pretesto per dare impulso alle riforme ambientali, che non solo hanno salvato gli atleti olimpici dal soffocamento ai blocchi di partenza, ma hanno migliorato l'ambiente per più di 12 milioni di cittadini di Pechino.
Al termine delle Olimpiadi il villaggio olimpico è stato convertito in appartamenti di lusso e  l’80% degli appartamenti era già stato venduto prima delle olimpiadi.
I giochi invernali di Vancouver 2010 sono un nuovo esempio di sostenibilità.
Il Richmond Olympic Oval ha un tetto di legno ottenuto dal taglio anticipato della foresta dovuto ad una colossale infestazione di coleotteri. Si tratta di una delle maggiori strutture coperte con volta in legno esistenti al mondo.
Il legname utilizzato proviene dagli alberi tagliati per far spazio alle piste, mentre gli scarti sono stati trasformati in segatura compostabile da addizionare a semi che verranno piantati nelle zone interessate dagli interventi dopo i giochi.
La città vanta un villaggio olimpico costruito con i più alti standard di bioedilizia, le 16 residenze rispettano i rigorosi standard del LEED, il Leadership in Energy and Environmental Design Green Building Rating System (la stessa certificazione la ottennero le strutture di Pechino).
Last Updated on Sunday, 28 February 2010 22:50
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Nuova norma 16001-2009 PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Thursday, 16 July 2009 13:41
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In estate 2009, il CEN ed il CENELEC hanno emesso il nuovo standard europeo EN 16001:2009 "Energy Management Systems".
Questo standard costituirà il primo sostegno pratico per l'attuazione della politica energetica nell'UE oltre a fornire alle organizzazioni ed alle aziende un unico, efficace, ma soprattutto comune strumento per costruire i processi necessari per migliorare l'efficienza energetica.
L'adozione dello standard 16001:2009 contribuirà in primis alla competitività  delle prestazioni aziendali ed in secondo luogo alla riduzione dei costi legati al consumo di energia.
Lo standard è destinato ad applicarsi a tutti i tipi di organizzazione e può essere utilizzatio indipendentemente o integrato con altri sistemi di gestione come quelli per la qualità, l'ambiente o per la gestione della salute e della sicurezza.

La norma internazionale è stata  rrecentemente trasposta in Italia come UNI/CEI EN 16001 – Sistemi di gestione dell’energia. Requisiti e linee guida per l’utilizzo,.
Tale standard è uno dei più importanti strumenti italiani per il perseguimento degli obbiettivi della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio attuata in Italia nel 2008 con il Decreto Legislativo n. 115/08 che, all’art. 16, introduce il concetto di certificazione dei sistemi di gestione dell’energia “...allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica”.

La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. Tale sistema considera gli obblighi legislativi che l'organizzazione deve rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare. Il sistema consente all'organizzazione di avere un approccio sistematico al continuo miglioramento della propria efficienza energetica. La norma descrive i requisiti per un continuo miglioramento sotto forma di un più efficiente e più sostenibile uso dell'energia, senza tener conto della sua forma. La norma però non definisce specifici criteri di prestazione energetica. La norma è applicabile ad ogni organizzazione italiana che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia.
Come tutti i sistemi di gestione l'adozione dello standard è su base volontaria.

Last Updated on Monday, 12 October 2009 16:14
 
Piemonte: esclusione ACE per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Friday, 14 August 2009 00:00
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Secondo quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 4 agosto 2009, n. 43?11965 Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) e al punto 5.2 “Esclusioni” del relativo Allegato “DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” sono esclusi gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
Per tutti i casi non compresi al capo “Esclusioni” la delibera entra in vigore a decorre dal 1° ottobre 2009.
In considerazione delle finalità energetiche le disposizioni regionali non si applicano ad edifici dichiarati inagibili, nonché agli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato, tenuto conto in quest’ultimo caso che la finalità dell'attestato di certificazione energetica è quella di fornire i dati e le informazioni che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti.
Sono considerati tali gli edifici di edilizia residenziale pubblica con canoni di locazione calcolati con riferimento agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o edifici privati concessi in locazione secondo contratti convenzionati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
In quest’ultimo caso ai sensi dell’art2 comma 3 della Legge 431/98 in alternativa a quanto previsto dal comma 1 della legge stessa, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti?tipo.
Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
E’ pertanto esclusa la certificazione energetica per gli edifici privati concessi in locazione convenzionata con contratti stipulati ai sensi della legge 431/98.

Last Updated on Monday, 12 October 2009 15:44
 
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Thursday, 16 July 2009 13:41
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BedzedSu Gazzetta Ufficiale N. 158 del 10 Luglio 2009  il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Le linee guida dovrebbero garantire la promozione di adeguati livelli di qualita' dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilita', la diffusione e una crescente comparabilita' delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformita' alla direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Le Regioni che non hanno ancora definito una legislazione specifica in materia, dal 25 luglio 2009 dovranno attenersi alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Dovrebbe inoltre  essere di prossima pubblicazione un  regolamento che definirà le figure abilitate al rilascio delle certificazioni ( ingegneri, architetti, etc..).
L'attestato di certificazione energetica dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
Last Updated on Monday, 12 October 2009 15:44
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Acquisti verdi della pubblica amministrazione: novità UE per i veicoli puliti e a basso consumo energetico PDF Print E-mail
Written by Ecotp Staff   
Monday, 08 June 2009 08:49
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Pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  del 15 maggio 2009 la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

La Direttiva  impone alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia.

Last Updated on Monday, 12 October 2009 15:45
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