Direttiva 1999/5

I nuovi apparecchi televisivi devono integrare sintonizzatore digitale

ecotpswoffLe trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri dovranno essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012.

Entro il 1° febbraio 2008, i produttori e/o gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale»

Per gli apparecchi che i rivenditori hanno già in "casa" l'obbligo di apporre l'etichetta spetta ai rivenditori stessi.
Entro il 3 ottobre 2008, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

Ciò vuol dire che i commercianti di apparecchi televisivi, dal 3 ottobre 2008, non potrebbero accettare forniture di apparecchi riceventi in sola tecnica analogica.


Infine, entro il 3 aprile 2009, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della  televisione digitale.

Dal 3 aprile 2009, dunque, non sarà possibile, per i commercianti al dettaglio di apparecchi televisivi, commercializzare apparecchi che non integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

L’art. 16 "Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre" della Legge 29 novembre 2007, n. 222 -   non prevede l’applicazione di specifiche sanzioni, ma si potrebbero configurare, in caso di infrazione, violazioni quali la pubblicità ingannevole per omissione.


Il Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico con apposita circolare pubblicata sul proprio sito ha chiarito che:

  • al fine di garantire il consumatore che nessuna manomissione è avvenuta dopo il collaudo di fabbrica dell’apparecchio, è da ritenere sufficiente l’etichettatura esterna, delle dimensioni adeguate allo schermo, che per trasparenza dovrà essere posta in posizione ben visibile in almeno tre lati della scatola di imballaggio;
  • trovandosi in commercio televisori con schermi di varie dimensioni, che vanno dai 60 pollici in giù, è ammessa, anche ai fini dell’esposizione al pubblico, per quegli apparecchi le cui dimensioni dello schermo siano uguali o minori di 15 pollici, un’etichetta di dimensioni dimezzate;
  • per i prodotti esposti al pubblico, nella considerazione che il consumatore nella scelta dell’apparecchiatura da acquistare, oltre che valutare l’informazione che l’apparecchio non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale, deve effettuare anche valutazioni sulla visione dell’immagine, l’etichetta potrà essere messa sul frontale dell’apparecchio.

 

 

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