Direttiva 1999/5

R&TTE: quali informazioni deve dare il produttore all'utilizzatore?

I fabbricanti di apparecchiature Soggetti alla Direttiva 1999/5/CE sono responsabili per i danni causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CE del Consiglio.
E' importante sottolineare, che così come tutte le direttive di nuovo approccio, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della direttiva di riferimento.

 

Di seguito riportiamo l'elenco delle informazioni che il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire all'utente per poter commercializzare il prodotto :

  • La dichiarazione di conformità. E' raccomandato l'utilizzo della norma EN45014 per la redazione del DoC;
  • Il prodotto, la confezione e la documentazione devono riportare il marchio CE e ove appropriato riportare il prescritto "alert sign";alert sign
  • La destinazione d'uso dell'apparecchiatura deve essere indicata in modo che l'utente possa utilizzarla in conformità alla funzione prevista. Se necessario, devono essere fornite anche le informazioni sulla installazione dell' apparecchiatura;
  • Per le apparecchiature terminali di telecomunicazione, il fabbricante o la persona responsabile per l'immissione sul mercato deve fornire informazioni per l'utente sulla destinazione d'uso degli apparecchi. Tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile;
  • Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio ( vedere allegato VII Direttiva), di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri;
  • Sulle apparecchiature dev'essere riportato il nome del modello, il numero di lotto e / o un numero di serie  oltre che  il nome del fabbricante;
  • In caso di apparecchiature  terminali,  informazioni fornite per l'utilizzo sulle confezioni e nelle istruzioni per l'uso devono essere sufficienti per consentire all'utente di verificare a quali interfacce di rete pubblica di telecomunicazioni l'apparecchio è destinato;  
  • Nel caso di apparecchiature radio, le informazioni sulla destinazione d'uso fornite sulla confezione e nelle istruzioni per l'uso devono essere sufficienti per consentire all'utente di verificare in quale parte della UE  possano essere utilizzate;
  • Ciò include eventuali restrizioni d'uso in uno Stato membro (o una parte), un esempio a tal proposito è un obbligo di licenza.



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