Direttiva 1999/5
Direttiva R&TTE
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- Written by Massimiliano Vurro
La direttiva europea R&TTE (Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment) è la direttiva europea riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
La direttiva è stata accettata dal Parlamento europeo il 9 marzo 1999 e pubblicata nel Foglio ufficiale della Comunità europea del 7 aprile 1999 (n. 1999/5/CE). È entrata in vigore l'8 aprile 1999 e ha dovuto essere attuata nella legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE entro l'8 aprile 2000. Durante lo stesso periodo è stata adeguata anche la legislazione svizzera. Le ordinanze modificate sono quindi entrate in vigore il 1° maggio 2000.
Con la direttiva R&TTE viene stabilito un nuovo quadro normativo per l'immissione in commercio, la libera circolazione e la messa in servizio di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione nella Comunità.
Il suo campo d'applicazione non si estende solo alle apparecchiature terminali (quelle collegate via filo o quelle che utilizzano lo spettro delle frequenze), ma a tutte le apparecchiature radio, inclusi gli impianti per la rete di telecomunicazione (ad es. le stazioni di base GSM).
A grandi linee, la direttiva R&TTE regolamenta a livello europeo i seguenti aspetti:
- accesso al mercato;
- valutazione della conformità e l'applicazione allargata del controllo di fabbricazione interno;
- l'introduzione agevolata di nuove tecnologie;
- responsabilità del fabbricante;
- sorveglianza del mercato.
Il periodo di transizione è terminato il 30 aprile 2001, cioè un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione. Di conseguenza, ogni impianto di telecomunicazione che viene offerto o immesso in commercio deve:
- essere munito di una dichiarazione di conformità;
- recare i dati di targa necessari;
- essere corredato di manuale di istruzioni;
- avere una notifica, al minimo quattro settimane prima di essere immesso in commercio, se utilizza bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazionale e non è già stato omologato.
- recare l'alert sign in caso di utilizzo di frequenze limitate negli stati membri
I nuovi apparecchi televisivi devono integrare sintonizzatore digitale
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- Written by Massimiliano Vurro
Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri dovranno essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012.
Entro il 1° febbraio 2008, i produttori e/o gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale»
Per gli apparecchi che i rivenditori hanno già in "casa" l'obbligo di apporre l'etichetta spetta ai rivenditori stessi.
Entro il 3 ottobre 2008, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
Ciò vuol dire che i commercianti di apparecchi televisivi, dal 3 ottobre 2008, non potrebbero accettare forniture di apparecchi riceventi in sola tecnica analogica.
Infine, entro il 3 aprile 2009, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
Dal 3 aprile 2009, dunque, non sarà possibile, per i commercianti al dettaglio di apparecchi televisivi, commercializzare apparecchi che non integrino un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
L’art. 16 "Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre" della Legge 29 novembre 2007, n. 222 - non prevede l’applicazione di specifiche sanzioni, ma si potrebbero configurare, in caso di infrazione, violazioni quali la pubblicità ingannevole per omissione.
Il Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico con apposita circolare pubblicata sul proprio sito ha chiarito che:
- al fine di garantire il consumatore che nessuna manomissione è avvenuta dopo il collaudo di fabbrica dell’apparecchio, è da ritenere sufficiente l’etichettatura esterna, delle dimensioni adeguate allo schermo, che per trasparenza dovrà essere posta in posizione ben visibile in almeno tre lati della scatola di imballaggio;
- trovandosi in commercio televisori con schermi di varie dimensioni, che vanno dai 60 pollici in giù, è ammessa, anche ai fini dell’esposizione al pubblico, per quegli apparecchi le cui dimensioni dello schermo siano uguali o minori di 15 pollici, un’etichetta di dimensioni dimezzate;
- per i prodotti esposti al pubblico, nella considerazione che il consumatore nella scelta dell’apparecchiatura da acquistare, oltre che valutare l’informazione che l’apparecchio non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale, deve effettuare anche valutazioni sulla visione dell’immagine, l’etichetta potrà essere messa sul frontale dell’apparecchio.
R&TTE: quali informazioni deve dare il produttore all'utilizzatore?
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- Written by Massimiliano Vurro
I fabbricanti di apparecchiature Soggetti alla Direttiva 1999/5/CE sono responsabili per i danni causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CE del Consiglio.
E' importante sottolineare, che così come tutte le direttive di nuovo approccio, a prescindere da ogni responsabilità in capo al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è responsabile ai sensi della direttiva di riferimento.
Di seguito riportiamo l'elenco delle informazioni che il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire all'utente per poter commercializzare il prodotto :
- La dichiarazione di conformità. E' raccomandato l'utilizzo della norma EN45014 per la redazione del DoC;
- Il prodotto, la confezione e la documentazione devono riportare il marchio CE e ove appropriato riportare il prescritto "alert sign";

- La destinazione d'uso dell'apparecchiatura deve essere indicata in modo che l'utente possa utilizzarla in conformità alla funzione prevista. Se necessario, devono essere fornite anche le informazioni sulla installazione dell' apparecchiatura;
- Per le apparecchiature terminali di telecomunicazione, il fabbricante o la persona responsabile per l'immissione sul mercato deve fornire informazioni per l'utente sulla destinazione d'uso degli apparecchi. Tali informazioni dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile;
- Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio ( vedere allegato VII Direttiva), di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri;
- Sulle apparecchiature dev'essere riportato il nome del modello, il numero di lotto e / o un numero di serie oltre che il nome del fabbricante;
- In caso di apparecchiature terminali, informazioni fornite per l'utilizzo sulle confezioni e nelle istruzioni per l'uso devono essere sufficienti per consentire all'utente di verificare a quali interfacce di rete pubblica di telecomunicazioni l'apparecchio è destinato;
- Nel caso di apparecchiature radio, le informazioni sulla destinazione d'uso fornite sulla confezione e nelle istruzioni per l'uso devono essere sufficienti per consentire all'utente di verificare in quale parte della UE possano essere utilizzate;
- Ciò include eventuali restrizioni d'uso in uno Stato membro (o una parte), un esempio a tal proposito è un obbligo di licenza.
Patente con microchip, definito il regolamento europeo
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- Written by Massimiliano Vurro
La Direttiva 2006/126/UE (modificata il 28 novembre 2011 dalla Direttiva 2011/94/UE) ha armonizzato a livello europeo le condizioni per il rilascio delle patenti di guida nazionali con l'obiettivo di migliorarne il reciproco riconoscimento.
La direttiva consente agli stati membri di adottare un microchip integrato nella patente per migliorare il livello di protezione antifrode.
A tal proposito l’Unione Europea ha emesso il Regolamento (UE) N. 383/2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di microchip.
Trattandosi di un regolamento è subito applicabile a livello nazionale.
L’obiettivo generale è quello di permettere agli stati membri di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili.
Il microchip dovrà ottenere un'omologazione CE (a livello dell’Unione) relativa alla capacità di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati. I metodi di prova per ottenere l'omologazione del microchip sono quelli definiti dalla norma ISO 18013-4:2011. Il tipo di microchip potrà essere provvisto di interfaccia a contatto, senza contatto oppure duplice (con e senza contatto).
Gli Stati membri potranno rilasciare il certificato di omologazione UE dietro presentazione del certificato di sicurezza (resistenza ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati EAL 4+ o equivalente) e di un certificato funzionale (prove delle schede intelligenti in base alle norme delle serie ISO 10373).
Tutti i dati del microchip saranno memorizzati in applicazioni che sono identificate univocamente con un codice denominato AID (Application Identifier-Identificatore applicativo).
Il meccanismo di protezione dei dati dovrà essere conforme alla norma ISO/IEC 18013-3:2009.
La presenza di un microchip non sarà comunque un presupposto per la validità di una patente di guida in Europa.
La norma di riferimento relativamente al formato e al contenuto della patente di guida è la ISO/ IEC 18013, il microchip dovrà contenere i dati di cui all'Allegato I paragrafo 3 della direttiva 2006/126/UE.

