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di Massimiliano Vurro
Da oggi, 18 giugno 2010 i consumatori potranno consegnare gratuitamente ai negozianti (compresa grande distribuzione) l'apparecchiatura obsoleta, all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
Questa possibilità, stabilita dal DM 65 dell'8 marzo 2010, di esercitare tale diritto da parte del consumatore è più nota con il nome di ritiro "uno contro uno".
Il Decreto Semplificazioni DM n. 65 dell'8 marzo 2010, entrato in vigore il 19 maggio 2010, è stato pubblicato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010 ed è considerato di fondamentale importanza per aumentare la raccolta dei Raee nel nostro Paese, che nel 2009 ha raggiunto 193mila tonnellate con una media di 3,21 kg per ogni abitante stando all'ultimo rapporto del Centro coordinamento Raee.
A questo proposito, si ricorda che già la direttiva 2002/96/CE, i cui contenuti sono stati recepiti all’interno del D.Lgs. n. 151/2005, prevedeva il raggiungimento della soglia minima di 4 kg/abitante di RAEE raccolti annualmente entro la data del 31 dicembre 2008.
Il diritto dell'uno contro uno si potrà far valere a condizione che il bene acquistato e quello restituito siano di tipo equivalente, ovvero che abbiano la stessa funzione; ad esempio, acquistando un televisore al plasma si potrà riconsegnare un televisore a tubo catodico, oppure, scegliendo un lettore cd/dvd/mp3, si potrà restituire un vecchio giradischi o un lettore CD.
Per mett ersi in condizione di assicurare il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiture elettriche ed elettroniche) consegnati dai cittadini, i negozianti devono essere iscritti ad una nuova sezione dell’Albo gestori ambientali, mentre lo stoccaggio dei resi dei clienti potrà essere effettuato solo previo autorizzazione a seguito di specifica richiesta di “raggruppamento” ( che non potrà superare i 3500 kg) dei RAEE domestici presso i propri locali.
I trasportatori di RAEE che ottempereranno al regime semplificato potranno effettuare i seguenti tragitti:
a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta/impianto autorizzato, al punto vendita o al diverso luogo di raggruppamento (con uso di documento di trasporto); b) dal punto vendita al diverso luogo di raggruppamento (con copia dello schedario la cui tenuta è prevista dall' art. 1, comma 3, D.M. n. 65/2010 e conforme all’Allegato I); c) dal punto vendita o dal diverso luogo di raggruppamento al centro di raccolta/impianto autorizzato (con uso di documento di trasporto);
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 151/2005, il distributore può rifiutarsi di ritirare i RAEE dai consumatori nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’apparecchiatura in questione non contenga i suoi componenti essenziali o contenga rifiuti diversi dai RAEE. E' necessario quindi riconsegnare una apparecchiatura in buono stato di conservazione, pulita e non smontata.
Per quanto riguarda i RAEE professionali, ovvero dei prodotti utilizzati da enti o imprese nell’ambito della loro attività, il decreto prevede la possibilità che il distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche possa essere formalmente incaricato dai produttori di queste apparecchiature di provvedere al ritiro.
Un'ultima considerazione è d'obbligo, alla luce del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), anche questo strumento risulta oggi già obsoleto in particolare per i RAEE professionali.
Che non vi venga in mente di restituire il vecchio "commodore 64" in cambio di un nuovo notebook!
Segue testo del decreto...
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